{Titolo} sguardo

Riscatti

I riscatti consentono di migliorare le prestazioni assicurate e pagare meno imposte!

Gli assicurati possono effettuare due volte all’anno un riscatto fiscalmente deducibile. La somma massima approssimativa del riscatto è riportata sull’certificato di previdenza personale. Su richiesta dell’assicurato, via e-mail o telefonicamente, provvediamo a calcolare la possibile somma effettiva di un riscatto.

Il riscatto deve essere richiesto per iscritto a mezzo del modulo E2 (Form E2) debitamente compilato e firmato. La richiesta sarà valutata per accertarne la conformità con le disposizioni legali e regolamentari. Se verrà accettata, l’assicurato riceverà l’autorizzazione unitamente ad una polizza di versamento. Non appena il pagamento sarà pervenuto, provvedremo ad emettere l’attestato fiscale da allegare alla dichiarazione d’imposta.

Consigliamo di far confermare la deducibilità dall’autorità fiscale, in particolare in caso di futuro prelievo di capitale per la proprietà d’abitazione o in caso di pensionamento. Per 3 anni i riscatti non possono essere prelevati sotto forma di capitale (promozione della proprietà d'abitazioni / pensionamento).

Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni, i riscatti potranno essere effettuati solo dopo aver rimborsato i prelievi anticipati (fa eccezione il riscatto a seguito di divorzio).

Non effettuare versamenti senza la nostra espressa autorizzazione.

Trasferimento dall’estero – Limitazione ai riscatti 
Per le persone provenienti dall’estero, che non sono mai state affiliate ad un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto volontario non deve superare il 20% del salario assicurato.

Nuova sentenza del Tribunale Federale concernente i riscatti nella previdenza professionale
Con sentenza del 12 marzo 2010 (2C_658/2009) Il Tribunale Federale ha stabilito che un riscatto nella cassa pensioni è deducibile fiscalmente solo se nei successivi 3 anni non viene effettuato un ritiro di capitale dalla previdenza professionale.

Pertanto la deducibilità dell’importo del riscatto sarà presumibilmente concessa dall’autorità fiscale a condizione che nei 3 anni successivi al riscatto non venga effettuato alcun ritiro di capitale dalla previdenza professionale. In caso di violazione del periodo di blocco, le decisioni di tassazione interessate verrebbero corrette a posteriori con cancellazione della deduzione. Si desume quindi che ne è interessato anche il prelievo anticipato per la proprietà d’abitazione.

L’assicurato dovrà pertanto accertarsi personalmente della deducibilità presso l’autorità fiscale cantonale prima di effettuare il riscatto. La Fondazione declina ogni responsabilità al riguardo.